Il 1° luglio 2024 ha segneto un momento significativo nel settore dell'energia con il definitivo passaggio al Mercato Libero. Con l'apertura del mercato alla libera concorrenza, infatti, i consumatori avranno accesso a una vasta gamma di fornitori e offerte, incentivando la competitività e potenzialmente portando a una maggiore diversificazione delle tariffe e dei servizi proposti. Per quanto riguarda invece gli aspetti legali in bolletta, cosa dobbiamo aspettarci dalla fine del mercato tutelato?
Se da un lato è evidente che la liberalizzazione del mercato energetico ha come diretta conseguenza quella di offrire opportunità di scelta e competitività tra i diversi player del settore, forse è bene fare chiarezza sugli aspetti legali di questo passaggio e su cosa dovremo aspettarci dalle nuove bollette.
La bolletta nel mercato libero dell’energia
In realtà, la bolletta non cambia. Una volta sancito l’addio definitivo al mercato tutelato, la tua bolletta resterà la stessa. L’unica novità sarà il nome del fornitore responsabile dell'emissione delle fatture e i costi per kilowattora (kWh) e per metro cubo standard (Smc), che incidono sulle spese del costo delle materie prime e dell'energia. Oltre, naturalmente, alla possibilità di registrare importi più bassi del solito, se avrai scelto accuratamente il nuovo fornitore di luce e gas. In questo nuovo contesto, in effetti, i consumatori si trovano a navigare attraverso una serie di contratti e tariffe proposti da vari fornitori. È pertanto essenziale comprendere correttamente i termini e le condizioni di questi contratti, nonché la normativa applicabile. La legge regola diversi aspetti dei contratti di fornitura, compresi i diritti e le responsabilità delle parti, le modalità di risoluzione delle controversie e i requisiti di trasparenza nelle tariffe e nei costi aggiuntivi. Essere consapevoli di tali normative è fondamentale per proteggere i propri interessi e garantire una gestione trasparente del rapporto contrattuale.
Aspetti legali nel mercato Libero dell’energia
A differenza di quello tutelato, nel mercato libero dell’energia le condizioni contrattuali di fornitura sono liberamente decise dal venditore, nel rispetto dei termini di legge vigenti.
Nel contratto di fornitura, vi sono clausole essenziali stabilite dal venditore che devono essere costantemente presenti e trattano vari aspetti del servizio:
- l'indicazione del servizio che sarà fornito dal venditore e la data di avvio;
- la durata del contratto e le modalità di rinnovo;
- il prezzo del servizio e le sue possibili variazioni nel tempo, il costo degli eventuali servizi aggiuntivi e tutti gli altri oneri o spese a carico del cliente;
- le garanzie richieste al cliente (ad esempio, il deposito cauzionale o la domiciliazione del pagamento delle bollette);
- le modalità di fatturazione, specificando il criterio adottato per la stima dei consumi, se è prevista l'emissione di fatture basate sulla stima;
- i termini e le modalità per il pagamento delle bollette, e le conseguenze di eventuali ritardi nel pagamento, specificando le penali o gli interessi di mora addebitati per il periodo di ritardo;
- le garanzie offerte ai clienti per eventuali verifiche tecniche del contatore;
- gli eventuali standard di qualità aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dall'Autorità e gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto;
- le modalità da seguire per presentare richieste d'informazioni e reclami, e le procedure a disposizione dei clienti per risolvere eventuali controversie senza ricorso alla magistratura.
(fonte ARERA)
Modifiche al contratto
Nell’ambito del libero mercato, il venditore ha la facoltà di modificare alcune clausole, espressamente indicate, per giustificati motivi. In questo caso però, il cliente ha il diritto di essere informato con apposita comunicazione, diversa dalla bolletta, almeno tre mesi prima della data di applicazione di suddette modifiche. In particolare, per ogni modifica proposta dal venditore, la comunicazione al cliente deve:
- riportare il testo completo della nuova versione di ciascuna delle clausole modificate;
- spiegare in modo chiaro il contenuto e gli effetti della modifica;
- specificare il momento in cui la modifica verrà applicata;
- indicare in che modo ed entro quali termini il cliente che non intende accettare le modifiche può comunicare al venditore la sua volontà di disdire il contratto.
Se invece si tratta di una variazione dei prezzi dovuta all’applicazione delle clausole contrattuali di indicizzazione o di adeguamento automatico di corrispettivi non determinati dal venditore, non c’è bisogno di comunicazione al cliente. In questo caso le variazioni saranno presenti nella prima bolletta in cui verranno applicate. Nell’ipotesi in cui il venditore non dovesse rispettare i termini di preavviso (almeno 3 mesi) o se la comunicazione non dovesse contenere le informazioni indicate sopra, il cliente dovrà ricevere in bolletta un indennizzo automatico.
Ovviamente il cliente non è obbligato in alcun modo ad accettare le modifiche al contratto proposte dal fornitore. Il termine di preavviso di tre mesi, infatti, in caso di mancata accettazione, gli garantisce il tempo utile per scegliere e passare a un nuovo fornitore di luce e gas prima che entrino in vigore le modifiche proposte (fonte ARERA).
La liberalizzazione del mercato energetico porta con sé un ventaglio di opportunità uniche per i consumatori. Imparare a conoscerne il funzionamento, essere consapevoli dei propri diritti e comprendere i contratti di fornitura è necessario per riuscire a goderne appieno.
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